10 giugno 2011

Intervista a Matteo Ceruti, legale dei ricorrenti al Consiglio di Stato

Ho sottoposto al legale delle associazioni ricorrenti contro il Progetto di riconversione a carbone della centrale Enel di Polesine Camerini - comune di Porto Tolle (Ro) alcune domande per chiarire i dubbi  in una materia certamente non facile.
La sua è, in questo caso, probabilmente la voce più autorevole tra quelle
di coloro che chiedono e propongono una alternativa al carbone per lo sviluppo del Delta e del Polesine.
Ogni giorno sulla stampa noti esponenti politici intervengono per  la modifica dell'art. 30 della legge regionale istitutiva del Parco del Delta del Po,  e in questi giorni il presidente Luca Zaia ha annunciato che la regione Veneto farà ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato che  di fatto  blocca l'inizio dei lavori di riconversione a carbone.
Ringrazio Matteo Ceruti  per la chiarezza delle sue risposte.


D. Quali sono le ragioni dei ricorrenti contro il progetto carbone accolte dai giudici del Consiglio di Stato?
R. Il Consiglio di Stato ha accolto i motivi di ricorso con cui si denunciava la violazione dell'obbligo di una valutazione delle alternative all'alimentazione a carbone della centrale, imposto dalla normativa europea e statale sulla valutazione di impatto ambientale; più in particolare i Giudici hanno appuntato la loro attenzione sull'omessa e viziata considerazione dell'alternativa a gas, peraltro prescritta come soluzione primaria dalla famosa legge regionale istituitiva del parco del delta del Po, la quale lascia aperta la strada per un'alimentazione alternativa di pari o minore impatto ambientale rispetto al metano: qui la sentenza rileva che agli atti del procedimento di VIA diversi organismi di controllo avevano pacificamente datto atto che una centrale a carbone non assicura affatto un pari o minore impatto dell'alimentazione a gas.
In secondo luogo il Consiglio di Stato accoglie anche i motivi con cui si era evidenziato che il progetto della centrale a carbone non assicura affatto il rispetto dei valori di emissione stabiliti dalle linee guida europee sulle migliori tecnologie disponibili: dunque i Giudici hanno accertato che non siamo certo in presenza del miglior progetto possibile, come sbandierato da Enel.


D. Tu hai già detto che non basta la modifica dell'articolo 30 della legge regionale sul Parco per garantire la validità di una nuova VIA positiva. Potresti spiegare il perchè?
R. Per due ordini di ragioni. 
Primo perché, come detto, anche eliminando l'art. 30 della legge regionale, rimane l'obbligo imposto dalle leggi europee e nazionali di operare in sede di VIA la valutazione delle alternative al progetto sottoposto alla procedura. Per cui permane per i presentatori il problema di dimostrare che quella del carbone è la migliore soluzione sotto il profilo ambientale tra le alternative ipotizzabili, compreso il gas. Tutto questo per una centrale la cui darsena si affaccia sul più grande terminal gasifero off shore del mondo.
In secondo luogo il Consiglio regionale veneto non può abrogare la normativa europea sulle migliori tecnologie disponibili, la cui violazione, come ricordato, è alla base della seconda censura accolta dalla sentenza del Consiglio di Stato.



D. Le associazioni della pesca di Porto Tolle non sono ricorse contro il carbone, e nemmeno quelle del turismo, mentre quelle di Rosolina sì. Come lo spieghi?
R. Non sono in grado di rispondere alla domanda perché non conosco bene la situazione delle cooperative dei pescatori di Porto Tolle. Posso solo dire che a Porto Tolle si respira su questo tema un'aria omertosa, più simile a quella di alcuni paesi della Sicilia più profonda, piuttosto che a quella di un'area appartenente al "modernissimo" Nord est. Sono convinto che molta gente a Porto Tolle, sia contraria al progetto, ma che manchi spesso la forza per esprimere apertamente le proprie idee. Tra essi vi sono senz'altro molti pescatori la cui attività, i pesactori lo sanno bene, sarebbe pesantemente pregiudicata (forse definitivamente sacrificata) dal traffico di navi e bettoline (per consentire il quale verrebbe rilasciata ad Enel una delle concessioni demaniali di specchio acqueo più estese che esistano, con conseguente ampia interdizione della navigazione, ulteriore a quella rilasciata a Terminal GNL) e dai disastrosi lavori di dragaggio dei fondali fluviali e costieri: lavori molto più ingenti di quelli che erano stati indicati da Enel in sede di VIA e su questi dati era stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo: perché i pescatori non chiedono i dati sui volumi dei fanghi da dragare all'AIPO e alla Regione Veneto?
In un'altra zona d'Italia (o del mondo), con un progetto del genere, i pescatori avrebbero fatto la rivoluzione. A Porto Tolle forse pensano (ma sono sicuro non tutti) di essere assunti dall'Enel, che invece li tratterà come questuanti, come sempre ha fatto in questi anni.

D.
Da ultimo,  ti chiedo alcune considerazioni sul fatto che nemmeno l'Ente Parco è ricorso contro il carbone
R. Non sono al corrente delle valutazioni dell'Ente in ordine alla decisione di non ricorrrere contro il progetto carbone. Debbo dire che sono stato legale del Parco (incaricato dall'allora Commissario) ma che però ho anche rinunciato all'incarico di difesa nel processo penale quando l'Ente ha deciso di sottoscrivere con Enel una accordo transattivo (relativo al processo penale per le emissioni della centrale ad olio) ove si manifestava la disponibilità a soluzioni ed iniziative collegate al progetto di riconversione a carbone: come prevedibile, questo accordo è stato depositato da Enel nel giudizio davanti al Tar e al Consiglio di Stato per sostenere che da parte del Parco (e degli altri enti che lo avevano sottoscritto: Comuni, Provincia e Regione veneti) c'era stato il via libera al progetto. In sede processuale il mancato ricorso del Parco regionale veneto del delta del Po ha giocato un ruolo importante solo che si consideri che le censure che avevamo proposto relative alla mancata richiesta da parte del Ministero dell'ambiente del parere all'Ente Parco (ma anche alla Regione Emilia Romagna) ai fini della VIA sono state dichiarate inammissibili in quanto, si precisa nella sentenza del Consiglio di Stato, avrebbero dovuto essere dedotte in un ricorso del Parco (unico soggetto legittimato) che invece, appunto, non è mai stato presentato.


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